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CONTENUTI
Il Marchio: cos'è, come e perchè tutelarlo
Il Marchio Nazionale

Il Marchio Internazionale

Il Marchio Comunitario
 

 

 

 

 
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Il Marchio Internazionale

Come si è visto, volendo tutelare un marchio all'estero si ha la possibilità di procedere alla registrazione nei singoli Paesi di interesse. Le pratiche possono però talora rivelarsi complesse, laboriose e costose.

Esistono convenzioni ed accordi tra vari Stati che consentono di evitare i depositi plurimi e di  ottenere la registrazione del marchio in più Paesi attraverso un unico procedimento amministrativo.

E' questo il caso del "Marchio Internazionale" (Accordo e Protocollo di Madrid), che, tramite lo svolgimento di una sola pratica, consente di pervenire contemporaneamente a capo di un gruppo di marchi nazionali, ciascuno sottoposto alla disciplina ed alla giurisdizione locale.

Il “Marchio Internazionale” non è quindi un tipo di marchio che vale anche all’estero, ma è una speciale procedura che permette, depositando una sola domanda, di chiedere la registrazione del proprio marchio in più Paesi.

Il richiedente, dunque, sarà titolare di tanti marchi nazionali quanto sono gli Stati nei quali ha effettuato il deposito.

E’ necessario osservare che questa procedura può essere svolta solo per i Paesi che hanno aderito all’Accordo/Protocollo di Madrid, che, ad oggi, sono:
ALBANIA, ALGERIA, ANTIGUA BARBUDA, ARMENIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, AZERBAIJAN, BAHRAIN, BENELUX, BHUTAN, BIELORUSSIA, BOSNIA E HERZEGOVINA, BOTSWANA, BONAIRE SAINT, ESTATIUS AND SABA, BULGARIA, CHINA, CIPRO, UNIONE EUROPEA, CROATIA, CUBA, CURACAO, DANIMARCA, EGITTO, ESTONIA, FEDERAZ. RUSSA, FINLANDIA, FRANCIA, GEORGIA, GERMANIA, GHANA, GRAN BRETAGNA, GRECIA, IRAN, IRLANDA, ISLANDA, ISRAELE, JAPAN, KAZAKISTAN, KENYA, KIRGHIZISTAN, LESOTO, LETTONIA, LIBERIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, MADAGASCAR, MAROCCO, MONGOLIA, MOZAMBICO, MONTENEGRO, NAMIBIA, NORVEGIA, OMAN, POLONIA, PORTOGALLO, PRINCIPATO DI MONACO, REP. ARABA SIRIANA, REP.DI COREA (COREA DEL SUD), REP. DI MACEDONIA, REP. DI MOLDOVA, REPUBBLICA CECA, REP. DEM. DI COREA (NORD), ROMANIA, SAN MARINO, SAO TOME AND PRINCIPE, SERBIA, SIERRA LEONE, SINGAPORE, SINT MAARTEN, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, STATI UNITI, SUDAN, SVEZIA, SVIZZERA, SWAZILAND, TAGIKISTAN, TURCHIA, TURKMENISTAN, UCRAINA, UNGHERIA, UZBEKISTAN, VIET NAM, ZAMBIA.


Priorità

Se entro sei mesi dalla data in cui viene depositato un marchio nazionale se ne estende la validità a livello internazionale, è possibile rivendicare la priorità del precedente deposito.

In questo modo, il deposito del “Marchio Internazionale” si considera effettuato nello stesso giorno di quello nazionale.

Allo scadere del periodo semestrale è in ogni caso possibile depositare il “Marchio Internazionale” senza rivendicare alcuna priorità.

Durata e Rinnovo

La durata della tutela è di 10 anni a decorrere dalla data di registrazione internazionale.

Il Marchio Internazionale può essere ulteriormente rinnovato per periodi decennali.

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